Una marca diversa non vuol dire una specie diversa: pertanto, se si rimane nei limiti della dichiarazione originaria, non è necessario rinnovare la denuncia di munizioni dopo un reintegro con altre dello stesso calibro ma di un produttore diverso. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato ribaltando la sentenza del Tar e dando torto alla prefettura e alla questura di Reggio Emilia.
È fondamentale che tra le munizioni detenute e quelle denunciate esista una “coerenza quantitativa e di specie, coerenza che non trova ostacolo nella diversa marca”. Lo Stato vuol sapere quante munizioni ci siano a giro e di che tipo; ma non ha interesse a “profili di ordine meramente merceologico come appunto la marca”. Quando dice che “deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità”, il legislatore non ha in testa il nome commerciale o il produttore.
Il Consiglio di Stato ribadisce poi che, anche se rivolte agli uffici di polizia, le circolari del Viminale “assumono rilievo orientativo nei confronti di detentori di armi e munizioni”. Delineano infatti “le corrette modalità [con cui assolvere] gli obblighi e fondano la maturazione di un legittimo affidamento”.
(A cura di armimegazine.it). Leggi QUI.